Dopo svariati mesi di attesa, il Tribunale amministrativo della regione Campania ha pronunciato la sentenza che ha accolto il ricorso proposto dalle paranze Uragano/Passo Veloce bruscianese e Indistruttibile di Cimitile nei confronti della Fondazione Festa dei Gigli di Nola.
Difesi dall‘avvocato Giuseppe Romano , i responsabili delle due paranze oggetto di controversia, Petillo Pasquale e Luigi Vallefuoco, hanno avuto la meglio contro la delibera della Fondazione Festa dei Gigli del 17/07/2018 con la quale irrogava la sanzione della sospensione per 5 anni dalla partecipazione alle successive edizioni, a carico delle stesse, oltre all‘escussione parziale della fideiussione (nella misura di euro 1.000) nei confronti del Maestro di Festa del Giglio del Salumiere per responsabilità oggettiva.
Tale delibera era fondata sulla violazione dell’articolo 13 bis del regolamento della manifestazione, appurata da testimonianze di emittenti locali e dei social network. Dette notizie attestavano la violazione del regolamento Festa dei Gigli da parte del Maestro di Festa del Giglio del Salumiere per avere consentito il trasporto del giglio da una paranza diversa da quella indicata, e che non poteva per regolamento trasportare l’obelisco.
La violazione suindicata aveva costretto il direttivo della Fondazione a procedere in via disciplinare nei confronti del Maestro di Festa, ma anche nei confronti della paranza Uragano/Passo Veloce e dell’Indistruttibile di Cimitile, nonché nei confronti dei relativi rappresentanti. Avverso questa delibera i ricorrenti denunciavano tre motivi di illegittimità per la violazione dell‘articolo 24 della costituzione, dell‘articolo 3 della legge 241 del 1990 e dell‘articolo 13 bis del regolamento, nonché per eccesso di potere per difetto assoluto di motivazione, illogicità manifesta ed erronea valutazione dei fatti. Il TAR, riunitosi in camera di consiglio il 19 marzo c.a. ha stabilito che ogni procedimento sanzionatorio deve essere preceduto da una contestazione degli addebiti all‘interessato, al fine di potersi difendere e che il motivo fondante la sanzione da irrogare è stata comminata senza istruttoria e senza specifica contestazione dei fatti addebitati.
In base a questi presupposti il TAR ha accolto il ricorso dei capiparanza delle paranze Uragano/Passo Veloce bruscianese e Indistruttibile cimitilese e ha condannato la Fondazione a pagare le spese processuali. La parola spetta alla Fondazione. Vedremo se la predetta proporrà appello al consiglio di stato, oppure accetterà il verdetto dei magistrati del TAR Campania.
Nel frattempo la paranza Uragano/Passo Veloce bruscianese potrà partecipare per i prossimi anni alla kermesse nolana in onore di San Paolino.